Cessione diritti d'autore
Ultimo aggiornamento di martedì 10 marzo 2015 ore 01:46
Con sempre maggiore frequenza chi opera nel mondo dellâeditoria si sente fare proposte di collaborazione (giornali, riviste, pubblicazioni ad ampia diffusione, traduzioni ecc.) che non sempre corrispondono a veri e propri contratti di lavoro. In questâambito va collocata la cessione di diritti dâautore, che trova disciplina in parte nel codice civile ed in parte nella legge cosiddetta âsul diritto dâautoreâ.
Come avvenuto per le più conosciute forme di collaborazione, anche per questa tipologia di lavoro si sono determinati preoccupanti fenomeni di abuso, incentivati da logiche di diminuzione del costo del lavoro e favoriti dalla poca conoscenza delle leggi a tutela del diritto dâautore.
In unâ ottica di maggiore informazione e quindi di tutela per chi utilizza questa modalità di lavoro, diventa pertanto indispensabile prima di tutto porre lâattenzione sullâessenza stessa del diritto dâautore e, nellâambito dello stesso, analizzare una delle modalità della sua utilizzazione economica rappresentata dal contratto di edizione.
Che cos'è il diritto d'autore
Le norme sul diritto d'autore tutelano colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo; la sua disciplina in Italia si ritrova in parte nel codice civile agli artt. 2575 c.c. che rimanda il regolamento dell'esercizio e della durata dei diritti d'autore ad una legge speciale, che fu quella del 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito âlegge sul diritto d'autoreâ o âl.d.a.â), successivamente più volte modificata, anche a causa di interventi di armonizzazione del legislatore comunitario, e da ultimo dalla legge 22 maggio 2004, n. 128.
Per inciso, ai fini della analisi qui proposta non è indifferente che la disciplina codicistica dei diritti sulle opere dell'ingegno sia stata dal legislatore collocata proprio nel libro V del codice civile dedicato al lavoro.
Gli artt. 2575 del codice civile e 1 s. l.d.a. precisano che formano oggetto di tutela le opere dell'ingegno che siano riconducibili alla letteratura (es.: opere Letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose), alla musica (es.: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé), alle arti figurative (es.: opere pittoriche, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari), al teatro, alla cinematografia, all'elettronica (es.: i programmi per elaboratore, le banche dati). Inoltre sono protette le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. (art. 4 l.d.a.).
Si tratta di un'elencazione esemplificativa e non tassativa visto che, indipendentemente da una esatta collocazione all'interno delle categorie elencate dalla legge, dalla forma o dal modo di espressione utilizzato dall'autore ovvero da valutazioni sul pregio o sulla utilità pratica, il requisito essenziale che deve avere un'opera dell'ingegno per essere suscettibile di tutela giuridica è quello del carattere creativo (art. 2576 c.c.); in altre parole è necessario che un'opera presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere (il che vuol dire che, ad esempio, anche una rielaborazione di argomenti noti o di opere preesistenti può avere un carattere creativo quando sia personale, originale nell'esposizione).
Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera considerata, come sottolinea l'art. 2576 c.c., quale espressione del lavoro intellettuale. Da ciò discende che il diritto d'autore è indipendentemente da qualsiasi formalità amministrativa e perciò si dispiega tanto sulle opere pubblicate che su quelle rimaste inedite.
Conseguenza immediata di ciò è che titolare originario dei diritti sull'opera è colui che l'ha creata, ossia l'autore o gli autori dell'opera stessa, i quali tuttavia sono legittimati a trasferire i diritti di utilizzazione economica sullâopera in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (artt. 2581 c.c. e 107 l.d.a.).
Il contratto di edizione
Tra i modi di utilizzazione economica di unâopera particolare attenzione merita il contratto di edizione.
Si tratta di un contratto tipico, che trova unâespressa disciplina nella legge, benché con riferimento esclusivo alle opere dellâingegno rispetto alle quali lâinteresse dellâautore alla comunicazione al pubblico dellâopera stessa e al suo sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto cartaceo.
Esempio classico sono le opere dellâingegno appartenenti al campo della letteratura, sfruttate prevalentemente attraverso riproduzione a mezzo della stampa. Esso è infatti definito dallâart. 118 l.d.a. come âil contratto con il quale lâautore concede ad un editore lâesercizio del diritto di pubblicare per la stampa, per conto e spese dellâeditore stessoâ. In cambio lâeditore si obbliga a stampare, a mettere in commercio lâopera e a corrispondere allâautore un compenso per la cessione, che di norma è costituito da una partecipazione percentuale sui ricavi delle vendite dellâopera, ma che pué essere fissato anche à forfait.
Lâoggetto dellâedizione
Lâoggetto tipico del contratto di edizione consiste nella pubblicazione per le stampe di unâopera. Tuttavia la volontà delle parti è fondamentale nella determinazione dei diritti cui si estende tale contratto. Infatti, lâart. 119 l.d.a. ipotizza la possibile estensione, mediante patto espresso, dellâoggetto dellâedizione a tutti i diritti di utilizzazione dellâopera che spettano allâautore, anche i diritti di utilizzazione derivanti da eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui lâopera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e alla registrazione su apparechhi meccanici (cd. âdiritti secondariâ).
La volontà delle parti dunque sarà molto importante e in sede di trattative lâautore potrà godere, soprattutto nella determinazione del corrispettivo, di una posizione di forza. A tal proposito si ricordi che quando con lâedizione si cedono anche i diritti secondari viene di norma corrisposto allâautore un compenso notevolmente più alto di quello che viene accordato per la sola cessione dei diritti di edizione.
Sempre rispetto allâoggetto, il contratto di edizione può riguardare opere create ovvero opere future, ancora da creare. Fermo restando lâapplicabilità dei principi in tema di contratto di cosa futura (art. 1348 c.c.), gli artt. 120 s. l.d.a. pongono norme particolari volte a determinare lâoggetto dei contratti di edizione per opera da creare e con esso le condizioni di liceità di questo tipo particolare di contratto.
Così a pena di nullità il contratto per opera da creare non potrà avere ad oggetto tutte le opere o categorie di opere che lâautore possa creare senza limiti di tempo (art. 120, comma 1, n. 1 l.d.a.). Ciò vuol dire che lâeditore non potrà monopolizzare lâintera, futura ed eventuale attività artistica di un autore, ma dovrà descrivere lâopera futura di cui intende ottenere i diritti di utilizzazione economica affinchü lâoggetto del contratto sia quantomeno determinabile (e dunque valido ex art. 1418 c.c.).
Inoltre, lâart. 120 l.d.a. al n. 2, prevede dei limti di tempo per i contratti per opera da creare. Infatti stabilisce che, salvo per i casi in cui tra lâautore e lâeditore intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro, i contratti concernenti lâalienazione dei diritti esclusivi di autore per opera da creare non possono avere una durata superiore ai dieci anni.
In ogni caso le opere future dellâautore posso costituire lâoggetto di clausole di opzione e prelazione, frequenti nella prassi contrattuale. Al contrario dei contratti per opere future, tali clausole vincolano lâautore, ma lasciano libero lâeditore di ottenere la cessione dei diritti di utilizzazione dellâopera, nel primo caso, ovvero di accettare o meno lâofferta dellâopera, nel secondo caso. Lâinadempimento dellâautore ha effetti puramente risarcitori. Dâaltra parte lâeditore deve eseguire tali clausole secondo buona fede e non può utilizzarle per ostacolare i rapporti tra lâautore e altri editori. In ogni caso, essendo clausole che limitano la libertà contrattuale ai sensi dellâart. 1379 c.c. esse sono soggette a limiti di tempi ragionevoli (che evitino peraltro lâelusione di quelli di cui allâart. 120 l.d.a.), devono essere remunerate e comunque rispondere ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Ancora rispetto allâoggetto, il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine": il primo conferisce allâeditore lâesclusiva della pubblicazione per un determinato numero di edizioni con un numero minimo di esemplari per ogni edizione; il secondo, conferisce il diritto di eseguire il numero di edizioni che stima necessario e per un numero minimo di esemplari stabilito in via contrattuale (art. 122 l.d.a.).
Entrambe le forme di contratto di edizione hanno la durata massima di venti anni, che è il termine entro il quale lâeditore deve eseguire il determinato numero di edizioni ovvero quel numero che stima necessario, con un dato numero di esemplari. Â
Obblighi e diritti delle parti
Il contratto di edizione è fonte di reciproche obbligazioni per le parti. Lâeditore deve pubblicare e mettere in commercio lâopera e pagare allâautore i compensi pattuiti (art. 126 l.d.a.); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dellâopera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 l.d.a.).
Lâautore a sua volta deve consegnare lâopera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire allâeditore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 l.d.a.).
Tra lâaltro "se lâacquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre lâopera nel termine concordato... lâautore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto" (art. 128, comma 1°, l.d.a.).
Il diritto dellâautore ad apportare modifiche allâopera è regolato nei commi 1 e 2 dellâart. 129 l.d.a.; nel comma 3 è regolato lâobbligo dellâautore ad apportare allâopera i necessari aggiornamenti. Il diritto alle modificazioni permane nellâautore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, trattandosi di un diritto che attiene alla personalità : lâautore può apportare modifiche fino a che lâopera non sia stata stampata, salvo poi sopportare le maggiori spese derivanti dalle modificazioni.
Come si è già detto lâeditore ha lâobbligo di corrispondere e lâautore dellâopera ha diritto di percepire un compenso dallâeditore costituito o da "una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti" (art. 130 l.d.a.), con obbligo di rendiconto per lâeditore, ovvero, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma à forfait (art. 130 l.d.a.).
Proprio nellâottica del contratto di edizione a partecipazione è stato prevista poi la disposizione dellâart. 131 l.d.a. a tenore della quale è preciso obbligo dellâeditore dare tempestivo avviso del prezzo di copertina allâautore che ha perfino diritto âad opporsi al prezzo fissato o modificato dallâeditore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dellâoperaâ.
Lâeditore non può trasferire a terzi i diritti acquisiti, salvo espressa pattuizione in tal senso. Nella prassi di tale contratto, però, è in uso introdurre clausole che riconoscano allâeditore tale facoltà accompagnata anche da quella di cedere lâintero contratto.
I diritti di esclusiva
Ai sensi dellâart. 119, comma 2 l.d.a. salvo patto contrario si presume (a differenza di quanto accada per i contratti di rappresentazione o esecuzione di opere dammaturgiche o musicali) che i diritti ceduti con il contratto di edizione siano stati trasferiti in esclusiva. Non è tuttavia inusuale che lâautore conceda il diritto di pubblicazione a più editori specie quando ciò é funzionale a una diffusione dellâopera in territori diversi, in versioni linguistiche diverse o in diversi generi di pubblicazione.
Qualora, dunque, lâautore intenda riservarsi queste facoltà dovrà curarsi, in occasione della negoziazione di un contratto di edizione, di escludere espressamente per iscritto esclusive se non intende concederne allâeditore. Con lâattribuzione dellâesclusiva, infatti, non solo lâautore non può concedere a altri editori gli stessi diritti già ceduti, ma é altresi tenuto a astenersi dal pubblicare durante il termine del contratto altre opere della stessa specie e contenuto confondibili con la precedente.
Lo scioglimento del contratto di edizione
Nellâottica di creare uno schema contrattuale tipico la legge sul diritto dâautore individua le cause tipiche di scioglimento del contratto di edizione. Tra queste figurano il decorso del termine contrattuale (e comunque quello di venti anni), la morte dellâautore prima che lâopera sia compiuta (salva lâapplicazione dellâart. 121 l.d.a.), il ritiro dellâopera dal commercio, lâimpossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio lâopera (art. 134 l.d.a.) per decisione giudiziaria o disposizione di legge.
Lâart. 128 l.d.a. individua perfino una causa tipica di risoluzione del contratto che si verifica nel caso di mancata pubblicazione dellâopera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice. Al contrario, non da luogo a risoluzione il fallimento dellâeditore.
La natura e inquadramento giuridico del contratto di edizione
Sulla natura giuridica del contratto di edizione si è a lungo dibattuto in dotrina. Si passa dallâopinione di chi vi intravede un fenomeno puramente traslativo a chi invece ritiene che esso abbia natura traslativo-costitutiva, per il crearsi in capo allâeditore di un nuovo e autonomo diritto di utilizzazione; altri vi intravedono uno strumento costitutivo di un mero diritto personale di godimento, al pari della locazione o dellâaffitto.
Dal punto di vista dellâinquadramento giuridico, in dottrina e giurisprudenza si tende a qualificare il contratto di edizione come contratto a titolo onerso, sinallagmatico (osia a prestazioni corrispettive), ad esecuzione continuativa. Insomma si intravede nel contratto di edizione un contratto di scambio.
Vi è invece chi propende nel ritenere prevalente una funzione associativa nel contratto di edizione, atteso che lâautore e lâeditore risultano accomunati da un unico scopo, che si risolve nella pubblicazione a scopo di dividerne i risultati economici.
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